La Regione Calabria, con decreto n. 1347 dell’8 febbraio 2012, ha avviato la concreta realizzazione del Sistema regionale di accreditamento ECM attraverso la definizione dell’assetto organizzativo, della cornice regolamentare e dell’iter procedurale.
La Regione Calabria accredita, con il supporto della Commissione Regionale per la Formazione Continua, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.
Gli Enti pubblici e privati operanti sul territorio regionale potranno fare richiesta di accreditamento in qualità di provider residenziale, di formazione sul campo (FSC) e di formazione a distanza (FAD): l’accreditamento sarà effettuato sulla base della rispondenza dei soggetti richiedenti ai requisiti minimi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e del suo Regolamento applicativo.
La Regione Calabria recepisce fin da ora tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento adottate in applicazione di successivi Accordi Stato-Regioni aventi ad oggetto l’accreditamento ECM.
Per l’accreditamento regionale come provider residenziale, FSC e FAD delle Aziende sanitarie e ospedaliere del SSR è obbligatorio, riportare i seguenti allegati:
- atto costitutivo e statuto;
- estratto del bilancio relativo alla formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni e budget previsionale per l'anno in corso;
- struttura organizzativa specifica con funzionigramma e organigramma;
- sistema informatico dedicato alla formazione in ambito sanitario;
- piano di qualità.
La documentazione relativa all’utilizzo di sedi, strutture e attrezzature di altro soggetto potrà essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante in cui si garantisca che verranno utilizzate sedi e strutture nel rispetto della normativa in tema di sicurezza e prevenzione infortuni.
La Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto dai Decreti del Ministero della Salute del 27 dicembre 2001 e del 26 marzo 2013, determina la misura dei contributi che i provider devono versare per l’accreditamento come di seguito specificato:
- I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’art. 16 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., l’accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua sono tenuti al versamento di una quota annuale di € 2.582,22;
- Il Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" può stabilire, per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, la riduzione o l’esonero del contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua;
- Si confermano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 e le integrazioni o modifiche;
- Si confermano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 27 dicembre 2001 e le integrazioni o modifiche, relativamente alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dall’Amministrazione regionale presentati dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
- Tutti i versamenti effettuati devo riportare all’inizio della causale il codice ECM R02
Il contributo alle spese è ridotto nella misura di 1/3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti economici di qualsiasi natura per l’erogazione dell’attività formativa.